Ordinanza n. 135 del 1990

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ORDINANZA N.135

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, ultimo comma, e 138, n. 4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1989 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Maisto Armando contro la Prefettura di Napoli ed altro, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Maisto Armando nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 marzo 1989 (pervenuta il 21 novembre 1989) il Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da Maisto Armando contro Prefettura di Napoli ed altro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11, ultimo comma, e 138 n.4, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), <nella parte in cui prevede che l'approvazione della nomina a guardia giurata debba necessariamente essere revocata a seguito di condanna per delitto>, in riferimento all'art. 3 Cost.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che successivamente all'ordinanza di remissione è stata approvata la legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) la quale, tra l'altro, all'art. 4 (sostitutivo dell'art. 166 del codice penale) espressamente dispone che <la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sè sola, motivo (...) per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorative>;

che nella fattispecie sottoposta al giudice a quo risulta essere stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti del ricorrente;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al Collegio rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della prospettata questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato .

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 07/03/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 16/03/90.